Sammartino: sospeso dai pubblici uffici il vicepresidente della Regione Siciliana, voto di scambio

Sicilia, VicePresidente sospeso dai pubblici uffici per corruzione. Caso Sammartino. Di Paola (M5S): “Risultati elettorali eclatanti potrebbero essere frutto di corruttela”.  Sospensione vicepresidente Regione, M5S Ars: “Questione morale fondamentale, Schifani batta un colpo sulla vergognosa deriva della politica”.  Antoci: "Quadro agghiacciante. La classe politica siciliana deve autoriformarsi".  Giuseppe Antoci, candidato capolista circoscrizione "isole" al parlamento europeo col Movimento 5 Stelle.    Palermo, 17/04/2024 -  Sospeso dalle funzioni pubbliche per un anno il vice presidente della Regione, assessore regionale all'Agricoltura   Luca Sammartino,  indagato per corruzione.  Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di indagini del nucleo investigativo dei Carabinieri del comando provinciale di Catania.  Sammartino ha prontamente risposto a quanto gli viene addebitato:  " Ho scritto una nota al presidente della Regione Siciliana, Renato Sch

OCCUPAZIONI STUDENTESCHE, ALTO RISCHIO PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO

23/11/2012 - In questo momento in cui molte scuole sono occupate vorrei lanciare a tutti i Colleghi un monito: le occupazioni, le assemblee autogestite non sorvegliate da personale docente formalmente autorizzato, le presenze non sorvegliate nelle scuole durante le occupazioni, anche non violente, in particolare durante la sera e la notte sono un rischio elevato per il dirigente scolastico.
Il codice penale prevede l’articolo 340 che punisce chiunque cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.L’interesse tutelato dalla norma è il buon andamento della P.A. (È fatto salvo il diritto di sciopero - del personale, non degli studenti - per il quale il parametro di riferimento è la legge 146 del 12 giugno 1990).

La condotta penalmente rilevante consiste indifferentemente nell’interruzione o nel turbamento del pubblico servizio, intendendosi per turbamento l’effettiva irregolarità del servizio, essendone irrilevante entità e durata. Sotto il profilo della condotta, nel caso delle occupazioni, la giurisprudenza ha affermato posizioni diverse, infatti il dolo consiste nella coscienza e volontà d provocare l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio, anche se come risultato meramente potenziale: di fatto il reato è escluso se è palese l’erroneo convincimento della sussistenza di una causa e di una giustificazione per l’occupazione.

Nello specifico la giurisprudenza da me ritrovata non è concorde:
In una prima espressione giurisprudenziale il reato fu escluso in relazione alla condotta di studenti che abbiano occupato un edificio scolastico per l’erronea supposizione del legittimo esercizio del diritto di critica nei confronti delle autorità scolastiche (Cass. 10/04/1989; Pret. Pistoia 6/11/1991).

Contrariamente il reato è invece stato riconosciuto dal parere di recente giurisprudenza di legittimità che, ritenendo palese il superamento dei limiti all’esercizio del diritto di critica all’istituzione scolastica, ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 340 c.p. nell’occupazione temporanea di edifici scolastici (Cass. Pen. Sez. II, 20/09/2007 n.35178).
Nei confronti di questo reato la procedibilità è d’ufficio e l’autorità competente è il tribunale monocratico.

Ad ulteriore conferma della configurabilità dell’occupazione come reato va rilevato che i rischi derivanti da occupazioni non sono coperti dalle normali assicurazioni RC che le scuole stipulano. A testimonianza di questo vi riporto il testo delle clausole di applicazione delle polizze stipulate con l’Assicurazione Ambiente scuola:
“…
SEZIONE 2° INFORTUNI

Articolo 2
L’assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli Assicurati durante l’intera permanenza nella sede della scuola, succursali o sedi staccate della stessa, senza limiti di orario, nello svolgimento delle seguenti attività, purché rientrino nel normale programma di studi e/o siano state regolarmente autorizzate e messe in atto dagli organi competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati:

16. assemblee studentesche anche non autorizzate nei locali dell’Istituto, con l’esclusione dell’occupazione violenta;

In caso di infortunio verificatosi durante lo svolgimento di una delle attività all’esterno delle sedi scolastiche, o all’interno durante collettivi di classe, occupazioni, manifestazioni autogestite, l’assicurazione è operante a condizione che dette attività siano svolte sotto il controllo di personale autorizzato dalle competenti Autorità Scolastiche”.

L’assicurazione quindi ritiene che affinché il rischio sia coperto il dirigente scolastico deve provvedere al controllo di quanto avviene, controllo effettuato da personale formalmente autorizzato.

È evidente che in caso di occupazione questo non è possibile, in particolare durante la notte, a meno che il dirigente non sia in grado di organizzare un servizio di sorveglianza effettuato da personale autorizzato 24 ore su 24.
Né gli studenti maggiorenni che spesso si auto-dichiarano “responsabili” delle attività e/o dell’occupazione e svolgono il servizio d’ordine possono essere considerati alla stregua di personale autorizzato. Va comunque ricordato a tutti i dirigenti che spesso - per non dire sempre - le autorità di Pubblica Sicurezza richiedono al dirigente scolastico i nominativi di questi studenti.
Diviene pertanto estremamente importante che il dirigente di una scuola - in caso di attività autogestite - individui SEMPRE e FORMALIZZI, un sistema di sorveglianza da parte di docenti e personale ATA.

Diventa poi imprescindibile che in caso di “occupazione” da parte degli studenti il dirigente non si conformi ad usi che ne determinano diretta responsabilità in quanto inadempiente.
L’atto fondamentale che il dirigente deve compiere è infatti la richiesta alle forze dell’ordine dello SGOMBERO dell’edificio scolastico occupato.
Sono poi auspicabili comunicazioni in merito allo stato dell’occupazione alle seguenti autorità:

Prefettura, Direzione Regionale.
Nello specifico il Dirigente DEVE richiedere lo sgombero perché la semplice dichiarazione di non essere in grado di controllare l’istituto non esenta il dirigente stesso dalla responsabilità della sorveglianza e del controllo. Pertanto in caso di omessa sorveglianza il dirigente non è sollevato da responsabilità se non ha richiesto lo sgombero immediato dell’edificio scolastico.
Questa è la mia ricostruzione. Se qualche collega ha informazioni diverse in merito è pregato di condividerle.

Roberto Curtolo
Presidente Provinciale ANP Firenze
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