Danni da incendi in Sicilia: Irfis pubblica avviso da 2,9 milioni

Danni da incendi, Irfis pubblica avviso da 2,9 milioni. I n pubblicazione oggi da Irfis FinSicilia l’avviso pubblico per contributi straordinari per i danni causati dagli incendi della scorsa estate.   16/05/2024 - Si tratta di una misura da 2,9 milioni di euro destinata a quanti hanno subito danni al patrimonio immobiliare e mobiliare a seguito dell’ondata di calore e degli incendi che hanno interessato, a partire dal 23 luglio 2023, le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani e per i quali è stata emanata una apposita ordinanza del capo della protezione civile (la 1078 del 13 marzo 2024). Grazie al decreto della Regione (n. 31/2024 del 9.4.2024), è stato costituito, mediante incremento del Fondo Sicilia, un plafond destinato alla concessione dei contributi d’importo pari a 2,9 milioni di euro. Irfis – FinSicilia S.p.A. è stata incaricata di gestire le relative agevolazioni. Per accedere al contributo è necessario, tra l’altro, essere proprietari dei beni e avere denunciato pri

RUMORI MOLESTI, PER IL CONDIZIONATORE RUMOROSO SI RISCHIA UNA CONDANNA

Lo dice la Cassazione che ha confermato la punizione del responsabile del centro commerciale per il condizionatore rumoroso che disturba i condomini fino al quarto piano. Se il frastuono è percepito a finestre chiuse sussiste il requisito dell’articolo 659 del Codice penale secondo cui il disturbo della quiete deve riguardare una pluralità di persone

09/07/2013 - Tempi duri per chi produce rumori molesti e disturba la quiete del vicinato anche in sede penale. Può infatti, essere condannato per il reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” il responsabile del centro commerciale se il rumore causato dall'impianto dei condizionatori disturba i condomini anche a finestre chiuse e agli ultimi piani dell’edificio.

A stabilirlo, rileva Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, addirittura una sentenza della Corte di Cassazione la 28874 dell’8 luglio 2013, che ha rigettato il ricorso di un 60enne contro la decisione del tribunale di Cosenza che lo aveva condannato alla pena di 200 euro di ammenda, appunto per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

I giudici della prima sezione penale, senza modificare quanto deciso dal giudice di prime cure, hanno ritenuto dimostrato che l’impianto tecnologico (in particolare i condizionatori) a servizio di un centro commerciale, di cui l’imputato era legale rappresentante, arrecasse disturbo non tollerabile agli occupanti del soprastante stabile di civile abitazione, trattandosi dello stesso complesso edilizio. Peraltro, risultava che i rumori fossero addirittura percepiti negli appartamenti fino al quarto piano dell’edificio.

In tal senso, gli ermellini hanno rilevato che anche se il reato di cui l’articolo 659 del codice penale ricorre nel caso che risulti una rumorosità tale da arrecare disturbo a una pluralità indifferenziata di persone, è però altrettanto vero che, nella concreta fattispecie, ciò è stato effettivamente accertato dal giudice del merito. «Circostanza particolarmente significativa» evidenzia la Suprema corte è che «assai elevato era il valore dei decibel registrati al quarto piano dell’edificio». Ed ha specificato: «la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare».

Ma in più, i giudici di piazza Cavour hanno sottolineato che «l’articolo 659 Cp prevede due distinte ipotesi di reato: quello contenuto nel primo comma ha ad oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l’accertamento in concreto dell’avvenuto disturbo; mentre quello previsto nel secondo comma riguardante l’esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto “iuris et de iure” ogni volta che l’esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità».

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