Concorso dirigenti scolastici: scelta la data del 23 maggio per precise esigenze tecniche e organizzative

Concorso per dirigenti scolastici del 23 maggio: precisazioni del Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione Roma, 17 maggio 2024 -  Il Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione del Mim chiarisce che la scelta di fissare in tutta Italia la fase preselettiva del concorso per dirigenti scolastici in data 23 maggio risponde a precise esigenze tecniche e organizzative legate, in particolar modo, alla disponibilità delle postazioni informatiche nelle scuole che sono sedi di svolgimento del concorso. Infatti, si sono dovute evitare le giornate del mese di maggio maggiormente impegnate dalle scuole per lo svolgimento delle prove INVALSI riferite alle classi terminali del primo e del secondo ciclo di istruzione e alle classi campione.   Detta scelta, che attiene alle autonome determinazioni della dirigenza preposta, non interferisce con la giornata di commemorazione del giudice Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti di scorta assassina

WHITE LIST IMPRESE: TORNA IL CERTIFICATO ANTIMAFIA, TANTO PER CAMBIARE

Messina, 09/09/2013 - Le aziende che operano nei settori di attività particolarmente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa indicati dalla legge n.190/2012 e che non risultino soggette a tali tentativi, che non siano incorse in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di operare e che siano in possesso degli altri requisiti previsti, potranno chiedere l’iscrizione agli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa - le White List - istituiti presso le prefetture.


Presso la Prefettura di Messina è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013.
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l' INFORMAZIONE antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012 :
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

PREFETTURA COMPETENTE
L'iscrizione nell'elenco è effettuata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede legale l'impresa.
Se l'impresa è costituita all'estero, è competente la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 C.C.
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, è competente la Prefettura della provincia dove l'impresa intende richiedere l'iscrizione.

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il procedimento ai fini dell'iscrizione nell'elenco ha luogo solo su richiesta dell'impresa.
L'istanza di iscrizione, nella quale deve essere specificato il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione medesima, deve riguardare le attività indicate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012.

L'istanza deve essere presentata dal titolare dell'impresa individuale, ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, dal legale rappresentante, alla Prefettura competente e precisamente:
1. alla Prefettura di Messina nel caso di imprese aventi sede legale in questa provincia;
2. alla Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 C.C., qualora l'impresa sia costituita all'estero con sede stabile in Italia;
3. alla Prefettura della provincia dove l'impresa intende richiedere l'iscrizione, qualora l'impresa sia costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato.

Per le richieste presentate presso questa Prefettura dovrà essere compilato il Modello B1, B2, B3 o B4, a seconda della forma giuridica dell'impresa richiedente.

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società dovrà specificare il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando:
- Dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione alla Camera di Commercio (dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011) redatta dal Rappresentante Legale della società (si veda modulistica scaricabile);
- Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011) ed inerente ai loro familiari conviventi (si veda modulistica scaricabile).
Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:
- Dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
- Dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione alla Camera di Commercio (con le complete generalità anche dei sindaci e del direttore tecnico, ove previsto) redatta dai Rappresentanti Legali della società dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti delle società consorziate.
La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).
Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva inerente ai propri familiari conviventi (art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

L'istanza di iscrizione dovrà pervenire, specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list", seguito dalla denominazione della ditta, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefme@pec.interno.it;
La Prefettura, previa verifica dell'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia e dell'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del citato codice, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DELL'ASSETTO SOCIETARIO E GESTIONALE DELL'IMPRESA
Il rappresentante legale della ditta iscritta nell'elenco dovrà comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro trenta giorni dalla data della modifica, utilizzando il Modello C.
Con il medesimo Modello C le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
Al fine di mantenere la validità dell'iscrizione nella white list il titolare dell'impresa è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nel citato elenco utilizzando il Modello D1, D2, D3 o D4, a seconda della forma giuridica dell'impresa. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta, che rientrino nelle tipologie indicate dall'art. 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190. La Prefettura accerterà la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione.

WHITE LIST RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO DI ABRUZZO ED EMILIA ROMAGNA E WHITE LIST LAVORI EXPO 2015 DI MILANO
A decorrere dal 14 ottobre 2013 la normativa che ha istituito la "white list" per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel contesto della ricostruzione "post sisma" e nell'ambito dei lavori per l'EXPO 2015 di Milano cesserà di trovare applicazione.
Pertanto le imprese che hanno ottenuto l'iscrizione in una delle white list previste nell'ambito della ricostruzione post-sisma in Abruzzo, in Emilia Romagna e nell'ambito dei lavori per l'EXPO 2015 di Milano saranno "trasferite" d'ufficio negli elenchi corrispondenti della nuova "white list" conservandone la residua validità. Coloro che non intendono permanervi, dovranno comunicare entro il 13 settembre 2013 la mancanza di interesse a questa Prefettura, utilizzando il Modello E.

UFFICIO DI RIFERIMENTO DELLA PREFETTURA DI MESSINA
Area I° Ordine e Sicurezza Pubblica - Ufficio Antimafia

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